Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla
persecuzione psicologica
NUOVO TESTO DELLA
PROPOSTA DI LEGGE N. 6410 E ABB.
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge è
diretta a tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumono le
caratteristiche della violenza e della persecuzione psicologica, nell'ambito
dei rapporti di lavoro.
2. Ai fini della presente legge, per violenza e persecuzione psicologica si
intendono gli atti posti in essere e i comportamenti tenuti da datori di
lavoro, nonché da soggetti che rivestano incarichi in posizione sovraordinata o
pari grado nei confronti del lavoratore, che mirano a danneggiare quest'ultimo
e che sono svolti con carattere sistematico e duraturo e con palese predeterminazione.
3. Gli atti e i comportamenti rilevanti ai fini della presente legge si
caratterizzano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie, e si
traducono in maltrattamenti verbali e in atteggiamenti che danneggiano la
personalità del lavoratore, quali il licenziamento, le dimissioni forzate, il
pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera, l'ingiustificata
rimozione da incarichi già affidati, ingiustificate discriminazioni e
penalizzazioni del trattamento retributivo, l'esclusione dalla comunicazione di
informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività lavorative, la
svalutazione dei risultati ottenuti.
4. Il danno di natura psico-fisica provocato dagli atti e comportamenti di cui
ai commi 2 e 3 rileva ai fini della presente legge quando ha come conseguenza
diretta la menomazione della capacità lavorativa, ovvero pregiudica l'autostima
del lavoratore che li subisce, ovvero si traduce in forme depressive.
Art. 2.
(Prevenzione ed informazione)
1. I datori di lavoro,
pubblici o privati, e le rispettive rappresentanze sindacali adottano tutte le
iniziative necessarie allo scopo di prevenire la violenza e la persecuzione
psicologica di cui alla presente legge e di rimuoverne le cause. Il datore di
lavoro è tenuto a fornire alle rappresentanze sindacali che ne facciano
richiesta le informazioni rilevanti ai fini dell'assegnazione degli incarichi,
dei trasferimenti, dell'assegnazione delle qualifiche e delle mansioni, nonché
tutte le informazioni che attengono alle modalità di utilizzo dei lavoratori.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere portate a conoscenza dei
lavoratori anche attraverso l'affissione in bacheca.
3. Qualora atti e comportamenti di cui all'articolo 1 siano denunciati, da
parte di singoli o da gruppi di lavoratori, il datore di lavoro, anche su
richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, ha l'obbligo di porre in
essere procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati, anche
avvalendosi dell'apporto di esperti esterni all'azienda.
4. Accertati i fatti, il datore di lavoro è tenuto ad assumere le misure
necessarie al loro superamento, anche coinvolgendo i lavoratori dell'area
interessata.
Art. 3.
(Responsabilità disciplinare)
1. Nei confronti di
coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti previsti dall'articolo
1, può essere disposta l'applicazione, da parte del datore di lavoro o del
preposto gerarchicamente competente, delle misure disciplinari previste dalla
contrattazione collettiva.
2. Le medesime misure disciplinari possono essere applicate anche a chi
denuncia fatti o comportamenti inesistenti, al fine di ottenere vantaggi
comunque configurabili.
Art. 4.
(Azioni di tutela giudiziaria).
1. Il lavoratore che
abbia subito violenza o persecuzione psicologica nel luogo di lavoro e non
ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e
accordi collettivi, ma intenda agire in giudizio, deve promuovere, anche
tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo
di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile
presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui
all'articolo 413 del codice di procedura civile, o, rispettivamente, ai sensi
dell'articolo 69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni. Per il ricorso in giudizio si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 413 del codice di procedura civile.
2. Gli atti e le decisioni concernenti le variazioni delle qualifiche, delle
mansioni, degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili alla violenza
e alla persecuzione psicologica, sono annullabili a richiesta del lavoratore
danneggiato, sia in sede di conciliazione che in sede giudiziaria.
3. In sede giudiziaria il giudice condanna il responsabile del comportamento
sanzionato al risarcimento del danno, che può liquidare in forma equitativa.
Art. 5.
(Pubblicità del provvedimento del giudice)
1. Su istanza della parte
interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna passato
in giudicato venga data informazione, a cura del datore di lavoro, mediante
lettera ai dipendenti interessati, per reparto e attività, dove si è
manifestato il caso di violenza o di persecuzione psicologica oggetto
dell'intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subito tali
violenze o persecuzioni, qualora ne dia al giudice stesso esplicita
indicazione.