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STORIA DI PAOLO |
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Cerco qui di condensare dieci
anni di “mobbing” e soprattutto di “bossing” subiti all’interno
di una banca del Nord Italia, i danni
che ne sono derivati e
le azioni legali esperite. Esorto a trarre esempio dalla
mia esperienza, a non rassegnarsi mai, ad utilizzare tutti i mezzi legali,
sindacali, informativi, associativi, per reagire. Ricordo, in particolare, a tutti i lettori, che
chi subisce senza reagire diventa lui stesso un complice dei suoi
persecutori ed avalla, con la sua passività, ogni
analoga violenza. PARTE
PRIMA: I FATTI a)
- il periodo fino al dicembre 1997 - -
I FATTI “PREPARATORI” - Nel
1987, dopo dieci anni di “onorato servizio”,
divenni il funzionario
e la “prima firma” (“firma per la responsabilità” ) di un
importante ufficio centrale, composto da otto persone, di un istituto di
credito del profondo “Nord Italia”; la posizione era conforme
all’anzianità maturata , alle
valutazioni assolutamente
positive ed ai titoli di studio (laurea in giurisprudenza ed abilitazione
alla professione di avvocato) da me conseguiti
studiando e lavorando insieme. Alla
fine del 1987 ( dopo “opportuna preparazione del terreno” tramite
possenti “cori di
voci elogiative” durati mesi e mesi e
tramite trasferimenti di altri colleghi in modo da “far posto”)
venne assunto il Dr. X, “naturalmente”
senza il fastidioso onere di dover superare il noto concorso interno,
teoricamente obbligatorio per tutte le assunzioni della banca. Nel
giro di poco tempo – tramite analoghe assunzioni irregolari
ed opportuni trasferimenti interni – l’intero ufficio diventò
un “corpo deviato”, formato esclusivamente da “soggetti deviati”,
cioè da colleghi entrati in banca o “per cooptazione” o
tramite procedure irregolari
di assunzione e, comunque sia, senza
essere stati sottoposti alla procedura di concorso. A partire dal 1988, all’interno di questo “corpo deviato”, si scatenò
l’inferno, un inferno che in troppi casi consimili
è apparso incomprensibile o è stato attribuito, al massimo, a
gelosie, a carrierismi
e a differenze di carattere (“mobbing”)
e che invece nel caso specifico, come per fortuna abbondantemente
dimostrato anche all’Autorità Giudiziaria Penale, aveva una fin troppo specifica finalità e derivava da
motivazioni di particolare gravità (“bossing”)
. Il Dr. X, fin dai primi giorni,
si comportò come se fosse lui il capo dell’ufficio e dimostrò una
particolare insofferenza nei
miei confronti; presto l’insofferenza
divenne aperto sprezzo ed altezzoso porsi fino a sfociare
nell’insubordinazione più sfrenata ed in comportamenti oggetto , poi,
di numerose denuncie e querele. In
parallelo al Dr. X, brillava l’atteggiamento del funzionario Dr. Y
(“seconda firma” o “firma per il controllo” del medesimo ufficio)
rivestito dal ben preciso incarico di far sì che nulla disturbasse
le varie “attività” del Dr. X., “attività” che,
“ovviamente”, non si esaurivano certo
nella normale prestazione lavorativa. Fin
dai primissimi giorni, il Dr. X iniziò a ricorrere massicciamente al
"lavoro straordinario"; non vi era alcun precedente in questo
senso e comunque non vi era alcuna
reale necessità. La
mia opposizione a questo modo
di comportarsi del Dr. X – pienamente titolata, in quanto ero io il
Funzionario “prima firma” - fu
immediatamente bloccato dal Dr. Y, che
pareva addirittura addestrato al “bossing” da specialisti, con
queste tecnica: le mie censure
nel confronto del Dr.
X per l’abuso dello straordinario erano “inammissibili” ed
“improcedibili” perché
inammissibile era il termine
(“andazzo”) con cui io
stesso avevo definito questo abuso (primavera 1988) . In
altre parole, fu fatta leva sulla “forma” per evitare di discutere
sulla “sostanza” ,
“apprezzata” tecnica di mobbing e di bossing. L’episodio
di cui sopra scatenò la prima di una lunga serie di
furiose , sfibranti, pretestuose discussione, e si segnalò
anche per essere stato il primo,
scoperto e gravissimo
episodio di insubordinazione strumentale nei miei confronti.
Ma lo “specialista di bossing” Dr. Y
non si limitò certo a quello; negli anni successivi fu un fiorire di
tecniche da riempire un manuale: v
Ogni
contatto fra l’ufficio e “il resto della banca” era regolato in modo
che i colleghi chiedessero sempre e solo del Dr. X, al punto tale che
qualcuno iniziò a dire che era “l’ufficio
del Dr. X” e qualcun altro che se non c’era il Dr. X “non
c’era nessuno”; questa tecnica era applicata in maniera integrale, dai
commessi che come entravano davano la posta al Dr. X fino ai dirigenti
che, in assenza di Y, chiamavano direttamente X v
Ogni
manifestazione, da parte mia, di dirigenza dell’ufficio e di
esplicitazione della mia posizione di funzionario e di prima firma
dell’ufficio, venne bloccata dal Dr. Y e sottoposta a pubblica gogna v
Ogni
manifestazione del mio diritto-dovere di sostituire il Dr. Y durante le
sue assenze, compresa la famosa “presa di consegne” prima delle ferie,
veniva sottoposto a forme di furiosa beffa, di ironia, di sbeffeggiamento,
di delegittimazione; tanto per dirne una non di rado il Dr. Y informava
preventivamente delle sue assenze tutti tranne chi scrive,
che veniva poi messo in burla
da tutto l’ufficio perché, pur dovendo procedere alla sostituzione,
era l’ultimo a sapere dell’assenza v
ogni
forma di insubordinazione e di aggressività nei miei confronti
all’interno dell’ufficio fu alimentata ed incoraggiata dal Dr Y (e da
chi gli dava ordini) giorno dopo giorno; tra le cose più gravi ricordo
che il Dr. X iniziò presto ad assegnare le pratiche a legali esterni
di suo gradimento (si tratta di avvocati “fuori piazza” ma che
che manifestavano fin dall’inizio una particolare ed assai strana
“confidenza” verso il Dr. X) , il tutto anche contravvenendo
esplicite indicazioni del Presidente della banca stessa; alle mie
opposizioni a questo stato di cose vi furono in ufficio liti di
una violenza incredibile senza che le cose mutassero v
ogni
forma di sprezzo insolente e
di villaneria verso di me da parte di
colleghi esterni all’ufficio (e
in qualche caso di clientela) fu ugualmente incoraggiata o comunque
avallata v
ogni
forma di maldicenza anche contro scelte
mie personali e private fu alimentata o comunque tollerata; gravissimi
furono, in particolare, i commenti del Dr. X e di sua moglie quando venni nominato, nel 1992, responsabile della
Magistratura di Conciliazione del mio Comune, incarico che poi ricoprii
fino alla scadenza del 1997 con lode ed encomio v
il
più piccolo errore da me
compiuto veniva posto – insieme con i miei difetti naturali - sotto una particolare “lente di ingrandimento” , mentre
qualunque sbaglio del Dr. X e della moglie , nonché qualsiasi loro
difetto naturale, veniva riguardosamente ovattato, dall’ineffabile Dr.
Y, sotto una spessa e riverenziale “coperta di gommapiuma” v
ogni
osservazione effettuatami dal Dr. Y era
occasione di pubblico dileggio e ogni minimo pretesto era grato al Dr. Y
per attaccare soprattutto la funzione e la valenza morale di “prima
firma” dell’ufficio, che ricoprivo v
sempre
le trasferte erano “superflue” tranne quelle del Dr. X: dal 1989 al
1991 ne effettuò ben 71 (settantuno), quasi tutte a Milano, in un ufficio
“senza precedenti” e “senza paragoni” v
sempre
lo straordinario “non era necessario”, tranne quello del Dr. X e di
sua moglie che, ogni anno, sfondarono abbondantemente i massimi
contrattuali v
sempre
le veline degli altri erano “urgenti” e venivano prontamente scritte
dalle colleghe, tranne le mie; nell’estate del 1993, addirittura, non
vennero più scritte da nessuno fin tanto che si presentarono sparpagliate
a centinaia, sulle scrivanie dell’ufficio,
inevase (luglio 1993) v
le
“presentazioni” fatte a terzi che
accedevano al nostro ufficio (avvocati, ufficiali di P. G., ecc)
erano tutto “un gioco” del Dr. Y, tendente a sottolineare, con
quella tecnica, “le vere gerarchie” dell’ufficio (sembrava quasi
che, in quelle occasioni, il Dr. Y tendesse a presentare ai terzi “la
banca nella banca”, cioè un organismo
di potere che, con la banca ufficiale, non aveva quasi nulla da
spartire) v
Eccezionali
erano gli sforzi del Dr. Y che “quasi non dormiva di notte” per
sottrarmi tutte le nuove pratiche di un certo rilievo e, in particolare
modo, quelle di Milano, da attribuirsi, invece, al Dr. X. v
sempre
il Dr. Y era impegnato ad insegnare all’ufficio “divertenti giochi”:
ricordiamo quello “del cambio delle carte in tavola”, per il quale una
cosa decisa ufficialmente anche
solo cinque minuti prima non aveva alcun valore di fronte al
parere contrario del Dr. X e di
sua moglie; “del
paravento”, tramite il quale chi eventualmente avanzava
critiche veniva
bloccato con osservazioni pretestuose, per es. su come era vestito,
su come pronunciava una determinata parola, ecc.;
delle “happy hour”, tramite il quale venivo bersagliato nel
momento più delicato, cioè quando controllavo la corrispondenza e ponevo
la prima firma; del “good-bye holidays”, tramite il quale il Dr. Y
rinunciava persino alle ferie ed alla villeggiatura per controllare anche
telefonicamente l’ufficio tutti i giorni in cui non era presente,
iniziando a telefonare fin
dal primo mattino del primo giorno di “ferie”; dell’”orticello”,
secondo il quale se ero io a parlare con i clienti “c’era sotto
qualche cosa”, mentre se si attardavano il Dr X o il Dr. Y era solo
“per meglio specificare i
particolari”; dei “giochini”, secondo il quale – tolte le pratiche
seguite dal Dr. X e poco altro – il resto del lavoro erano
“bazzeccole” che occupavano, al massimo, il 5% del tempo e della forza
lavoro dell’ufficio; dei “quizzitelli legali” secondo il quale prima
venni oberato della mansione
di svolgere anche le problematiche legali e poi si definì sprezzantemente
“quizzitelli legali” questo genere di lavoro. v
Sempre
il Dr. Y appariva preoccupato di prevenire eventuali progressi –
ottenuti anche tramite progressivo affinamento della tecnologia - che comportassero il progressivo superamento del mio
handicap, come se proprio su di esso avessero “puntato e scommesso” i
colleghi per il loro vantaggio personale Semplicemente vergognosa – ed
illecita quantomeno sotto il profilo della esecuzione di buona fede dei
contratti - fu la progressione delle carriere a favore della “cordata”
Dr X – Dr. Y., due personaggi
che apparivano sempre più, con il passare del tempo, legati da parecchi
interessi. Altrettanto semplicemente
vergognosa fu l’attività di aperta beffa, di quotidiana
delegittimazione e di intensa demolizione che venne svolta nei miei
confronti , profittando anche di un mio preciso handicap neurosensoriale
(sono invalido civile). Incredibile era l’atmosfera
di tensione che accompagnava uno specialista di elettronica mio amico,
quando entrava in ufficio per approntare
progressivamente un’apparecchiatura tendente a farmi superare
almeno in parte il mio handicap. La tensione all’interno
dell’ufficio fu alimentata anche tramite questa tecnica:
quando il Dr. X e una collega del nostro stesso ufficio si
sposarono, vennero mantenuti nel
medesimo posto di lavoro,
l’uno di fronte all’altro, in
spregio ad ogni precedente ed alle più consolidate consuetudini in
materia Tutto quanto sopra – per
quanto grave e fonte di danni e di responsabilità civili e penali - fu
solo “lo sfondo” per fatti assai più gravi, che vennero
progressivamente alla luce negli anni seguenti. - I FATTI PIU’ GRAVI - Con il passar del tempo mi
accorsi che il mio subordinato
gerarchico Dr. X – come sempre coperto dal Dr. Y, il quale , a sua
volta, sembrava agire come
una marionetta in obbedienza ad ordini superiori –
utilizzava l’ufficio stesso e
l’orario di lavoro “come una piattaforma” per portare avanti,
in maniera sempre più spudorata, con aperto sprezzo nei confronti di
chiunque, “una serie di attività” che nulla avevano da spartire con
il normale impiego di lavoro. In sostanza, l’ufficio stesso
inteso come locale fisico veniva usato per ricevere – durante l’orario
di lavoro, sotto gli occhi di tutti e con l’assoluto convincimento
d’impunità - migliaia di volte negli anni, nonostante che fosse una parte
interna e riservata della banca, diversi personaggi non collegati con il
lavoro, che non avevano alcuna giustificazione per trovarsi lì e che poi
risultarono indiziati di complicità con il Dr. X per diverse fattispecie
illegali. Parallelamente tutto veniva
strumentalizzato a questi fini: le trasferte a Milano,
l’uso del telefono, l’attività della moglie, ecc… Poiché i fatti che si stavano
progressivamente appalesando ai miei occhi
erano di una gravità eccezionale, ne riferii centinaia di volte al
Dr. Y (che non vedeva, non sentiva, non parlava e tutto negava),
a superiori gerarchici e ad un ben determinato dirigente sindacale,
ottenendo, in risposta, in parte negazioni, in parte motteggi (“ecco,
noi diciamo che tu incominci a vedere i fantasmi”), in parte
atteggiamenti intimidatori e in parte altra veri
e propri espliciti inviti “a dare le dimissioni”. Nella
primavera del 1996 il direttore generale mi disse che intendeva dividere
l’ufficio in due tronconi:
il legale ed il contenzioso; mi disse che io sarei stato il
responsabile del “legale”; gli chiesi se la “manovra”
avesse – come unici scopi – quelli di
togliermi dai piedi per liberare la strada al Dr. X e
fornire ulteriori pretesti per la futura promozione a dirigente
a favore del Dr. Y. Il
17 maggio 1996 gli uffici vennero separati; io venni immediatamente
privato della funzione di viceresponsabile dell’ufficio e della gestione
diretta di pratiche importanti (i
soli lavori che contassero
veramente) ed adibito a
generici compiti di studio (i
celeberrimi “quizzitelli legali” del Dr. Y, che erano anni che
preparava il terreno tramite la progressiva “messa in burla” di questo lavoro) ;
contemporaneamente, sempre nel mattino del 17 maggio 1996,
il Dr. X – guarda caso strano - assunse la vicereggenza
dell’ufficio contenzioso ed iniziò a sottoscrivere la posta, come
“prima firma” dell’ufficio,
al mio posto. Successivamente
il legale vivacchiò con mortificanti compiti di generico studio di
problemi legali, più o meno formali e squalificanti. La
cosa più pazzesca di questo periodo è che – con la mia invalidazione
neurosensoriale – io trovo estremamente difficile utilizzare il
telefono; se si pensa che il ruolo di responsabile dell’Ufficio Legale
consisteva proprio nell’offrire consulenza legale telefonica agli altri
uffici della banca – nonché alle singole filiali – si ha il “quadro
complessivo” della situazione. Alla
fine del 1997 inviai alla Direzione una
lettera di contestazioni dei fatti sopra accaduti, a cui “ovviamente”
non venne data alcuna risposta se non l’immediata promozione del
Dr. X di ben due gradi . Successivamente
a questa lettera venni completamente privato di ogni lavoro e –
“apprezzatissima” tecnica di bossing -
messo in stato di inattività forzata;
dal marzo 1997, anche a cagione di ciò, cadde in malattia fino al
febbraio 1998; durante il periodo di assenza venni martellato da visite
fiscali chieste dalla banca benchè si sapesse perfettamente che –
a cagione dell’ handicap e
della malattia – trovavo gravissime difficoltà a rendermo conto se qualcuno suonava
alla porta e a recarmi ad aprire. Nello
stesso periodo venni nominato dirigente di un Sindacato
confederale. b) – il periodo dal
gennaio 1998 in poi _
- Il
20 gennaio 1998 formalizzai
il primo di una lunga serie di atti giudiziali: si trattò di un
esposto-denuncia con il quale, in maniera estremamente dettagliata e
documentata, sollevai il
drappo su una serie di attività illecite del Dr. X , di sua moglie e dei
loro complici
in parte svoltesi anche in ufficio e durante l’orario
d’ufficio. Nel
fare questo fui spinto dal timore di venire un giorno coinvolto – nella
mia qualità di Funzionario e di “firma per la responsabilità” di
quell’ufficio – nei fatti accaduti in ufficio e che solo un
incredibile convincimento di intoccabilità poteva far realizzare
un maniera così spudorata e scoperta. Il
contenuto dell’esposto deve considerarsi, almeno per il momento,
riservato; la lettura dello stesso mette in evidenza
la natura e la rilevanza della “posta”, la “consistenza del
“gioco grosso” che esisteva
in quell’ufficio, l’ampiezza
degli interessi illeciti, il numero di persone coinvolte e ed, infine, le
vere motivazioni del “bossing” martellante
ripetuto per anni ed anni contro l’unico che poteva dare fastidio – e
che concretamente diede fastidio – al Dr. X ed ai suoi numerosi
complici: il sottoscritto. Con
un comportamento incredibile – già oggetto di numerose raccomandate e
di una denuncia-querela anche per lesioni pluriaggravate – i dirigenti e
la presidenza della banca costrinsero il sottoscritto, al rientro dalla
malattia, a riprendere il lavoro chiuso
dentro ed isolato in un’ala di un fabbricato a sé stante,
a stretto contatto con (e solo con ) gli stessi colleghi con cui
aveva avuto dieci anni di dissapori e
i suaccennati risvolti penali. Da
lunedì 23 febbraio 1998, scoppiò, in banca,
la violenta e mafiosa reazione
alla suddetta denuncia; tanto per incominciare, il Dr. Y più volte
minacciò chi scrive, in ufficio e durante l’orario d’ufficio, con
brutale canagliesca violenza, anticipando
anche “vendetta personale e privata” a causa
dell’esposto-denuncia del 20/1/98. Il
fatto che il Dr. Y non avesse alcun pudore ad esternare la sua rabbia per
una denuncia che – formalmente – non lo toccava di persona e il fatto
che non avesse alcun ritegno a proseguire in maniera clamorosamente
manifesta nei suoi comportamenti
di aperto favoreggiamento verso il denunciato Dr. X, la dice persino
eccessivamente lunga sulla natura degli interessi che legavano “la
cordata” di personaggi. Mi
pervennero, in poche settimane, decine
di raccomandate dall’ufficio del personale della banca e mi furono
irrogati un biasimo scritto e tre sospensioni disciplinari. Particolare
di straordinario interesse, il dirigente dell’ufficio del personale che
firmava queste raccomandate era la stessa persona che – quando anni
prima andai a riferirgli i primi sospetti sulle “attività” del Dr. X
– mi invitò a dare le dimissioni. A
metà luglio, con comportamento palesemente estorsivo e di
favoreggiamento, il direttore generale della banca tentò indebitamente di
ottenere copia dell’esposto contro il Dr. X, di cui non aveva diritto
alcuno; per far ciò si premette con forza nei miei confronti e
si fece intendere che la “morsa”
delle minacce verso di me avrebbe potuto allentarsi se avessi consegnato il
documento. Nei
giorni successivi, costatato nei fatti il mio rifiuto, si scatenò una reazione parossistica.
Nei
primi di agosto del 1998 la notizia della mia sospensione disciplinare
venne propagata a piene mani all’interno della banca da un collega;
querela per diffamazione è stata posta nei confronti di questo
collega e ancor di più verso i dirigenti della banca che, in violazione
anche delle più elementari norme di privacy – e con l’aperto scopo di
danneggiare il più possibile me e il mio sindacato -
avevano diffuso la notizia. Venni
sottoposto a sorveglianza comunque
illecita, in parte con mezzi “a distanza”
(telecamera) e in parte con mezzi occulti (sorveglianza tramite
collega subordinata gerarchica) . Ad
agosto difesi strenuamente un mio iscritto che era stato licenziato e venni sbeffeggiato e minacciato per questo. Elevai
(agosto 1998) ricorso ex art.
700 cpc affinchè il Giudice del Lavoro, per motivi di salute,
costringesse la BPI a cambiarmi d’ufficio
e venni licenziato nel corso della prima udienza , il 17 settembre
1998. Sempre
ad agosto tre dirigenti della banca – pur
perfettamente consci che non ero assolutamente in grado di lavorare
– mi inviarono di colpo tre richieste di pareri legali, parte dei quali
vertenti su argomenti di cui non conoscevo neppure l’esistenza; al
mancato svolgimento dei tre quesiti, esternarono, con palese malafede,
pesanti reclami
contro di me alla banca stessa. A
fine agosto una collega subordinata gerarchica innescò tre liti
consecutive in due giorni, anche allo scopo di impedirmi di telefonare per
ragioni di lavoro. Nella
buona sostanza, dal marzo al settembre 1998 tentarono di farmi impazzire
con consolidate tecniche di “mobbing” e “bossing”, tenendomi
sequestrato in ufficio nell’inazione e nel silenzio
più assoluto, senza telefono, quasi quotidianamente soggetto a minacce,
aggressioni, irruzioni improvvise in ufficio da parte di colleghi che mi
minacciavano, decine di raccomandate con sanzioni disciplinari,
sorveglianza a distanza tramite telecamera e colleghi subordinati
gerarchici, raccomandate di
colleghi, liti provocate ad arte, ecc Sempre
il Dr. Y più volte tentò di sequestrarmi anche cercando di obbligarmi ad
entrare e a permanere contro la mia volontà nel suo ufficio, a contatto
con lui e i soggetti da me denunciati. Violenza
privata e minaccia pervenne da un altro dirigente, sovraordinato rispetto
al Dr. Y, soprattutto
immediatamente dopo (18/3/98) la costituzione, da parte mia,
della prima RSA/SAS del mio Sindacato
all’interno della Banca; “meraviglia della sorte” questo
Dirigente era la stessa
persona che in precedenza, da
me più volte avvisata sugli “strani traffici” del Dr. X, mi invitò ,
per tutta risposta, a dare le dimissioni. Evidentemente
si sperava che io dessi le dimissioni, per non dire di peggio; la banca
attese mesi perché si rendeva conto che un licenziamento “non stava in
piedi” ; a portare i dirigenti della banca sull’”orlo di una
crisi di nervi” e a spingerli (non senza dissidi interni) a fare
“il grande passo” del licenziamento
fu il mio ricorso ex art. 700 cpc, che “fece scoppiare il
bubbone” e che dimostrava apertamente mie precise volontà in senso
opposto alle dimissioni. Il
mio licenziamento, che non
riguarda motivi di
onestà personale e di capacità professionale, è
basato su tre “pretesti da operetta”: essere uscito per bere il caffè
(NB: nel palazzetto dove ero prigioniero non c’era caffetteria e
comunque, l’uscita per il
caffè era una prassi ben consolidata) , non aver svolto le tre richieste
di pareri legali ( pervenute, guarda caso, proprio mentre pendeva il 700
con il quale chiedevo al Pretore una diversa allocazione in quanto, nel
posto dove mi trovavo, era impossibile lavorare e a fronte dei quali avevo
subito inviato una raccomandata alla banca e ai tre committenti
confermando per l’ennesima volta che non ero in grado di
svolgere quei determinati incarichi) , aver avuto la lite con la
collega (che mi aveva aggredito lei per impedirmi di telefonare ad un ente
pubblico per cercare di risolvere un problema di natura legale). Al
licenziamento fecero immediatamente seguito
quattro mie denuncie-querele contro colleghi e dirigenti della
banca, per un cumulo di reati fra cui la violenza privata, la minaccia,
l’ingiuria, la tentata estorsione, la diffamazione , le
lesioni e il tentato sequestro di persona. Nei
mesi successivi vennero elevati, contro
il licenziamento, il mio ricorso privato ex art. 409 ss cpc e il ricorso
speciale ex art. 28 Statuto dei Lavoratori da parte della mia Associazione
Sindacale. Successivamente
venne formalizzato ricorso per tutti
i danni subiti; l’atto è
stato posto nei confronti del datore di lavoro, pluriresponsabile a vari
titoli contrattuali ed extracontrattuali, e nei confronti dei colleghi, in
gran parte già querelati, autori materiali dei comportamenti. Altre
denuncie penali sono allo studio, soprattutto per comportamenti estorsivi
e minacciosi nei miei
confronti. Al
momento in cui scrivo tutte le azioni legali sono in pieno svolgimento;
l’esposto – denuncia del 20 gennaio 1998 contro il Dr. X, moglie
e complici ha comportato severi atti di istruzione preliminare,
sequestri di valori e di
documenti anche all’interno della banca,
numerosi interrogatori di decine di persone ed altro.
PARTE SECONDA:
I DANNI SUBITI , LE AZIONI
LEGALI ESPERIBILI IN CASI COME QUESTI E , COMUNQUE SIA, CONCRETAMENTE
ESPERITE
Tutti i fatti
sopra citati sono
accaduti sul luogo di lavoro, durante l’orario ed il rapporto di lavoro,
per opera del datore di lavoro o di soggetti a lui subordinati o di
soggetti a lui connessi e dei quali il datore stesso ha la responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale : si
ha pertanto la competenza
funzionale del Giudice del Lavoro (nel
momento in cui scrivo ancora
la Pretura, ma le cose cambieranno a seguito della riforma del Giudice
Unico) ai sensi e per gli effetti degli art. 409 ss cpc
(Pret. Torino 17/5/96;
Cass. 2/3/94 n. 2049; Cass. 20/1/93 n.
698; Pret. Roma 7/6/89; Trib.
Milano 15/2/86; Cass.
6/2/85 n. 897; Cass. 27/5/83 n. 3689; Cass. 8/8/83 n. 5293; Cass.
12/12/83 n. 7329; Cass. 19/4/82 n. 2437; Cass. 22/9/81
n. 5171) I fatti mi hanno causato,
innanzi tutto, un imponente danno biologico, inteso come “””menomazione
dell’integrità psico-fisica della persona in sé per sé considerata,
in quanto incidente sul “valore uomo” in tutta la sua dimensione, che
non si esaurisce nella sola
attitudine a produrre
ricchezza, ma si collega alla
somma di funzioni naturali riguardanti
il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo
economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica””” (definizione
giurisprudenziale costante ). In questo contesto
e all’interno del danno biologico si presenta assai grave –
innanzi tutto - il danno
alla salute nel senso stretto della parola; dal 1989 in poi si
sono manifestate e successivamente
accentuate patologie varie,
fra cui soprattutto stato di stress e
sindrome ansioso depressiva con nevrosi cardiaca, diagnosticata per
anni ed anni sia dal medico
di famiglia sia da numerosi
specialisti. A
partire dall’estate del 1993,
è sorto uno stato di
stress e di esaurimento che, nonostante le cure , si è poi cronicizzato e
si è aggravato; sono stato costretto
a quasi tre mesi di malattia sempre nell’estate
del 1993
ed all’assunzione di severi farmaci ansiolitici su prescrizione
specialistica; in concomitanza è insorto, fin dall’estate del 1993,
un blocco del sistema erettivo e della funzione sessuale.
Questo fatto alla fine è
stato “risolto” ( se si può usare questo termine)
solo ed esclusivamente nell’aspetto sintomatico e
solo ed esclusivamente da iniezioni locali
endocavernose, da effettuarsi ogni volta, di mix di farmaci vasodilatatori, quasi introvabili o perché “vecchi” e ormai quasi fuori
commercio (“Papaverina
Theofarma” - papaverina cloridato) o rintracciabili solo in Svizzera a
caro prezzo (“Regitine” –
fentolamina) o acquistabili
in Italia ma solo privatamente in quanto, almeno fino alla fine del 1998,
non dispensate dal SSN (“Caverject”
– alprostadil). Taccio
dei danni psicologici e dai traumi psicosomatici subiti dalla
necessità di dover affrontare in questo modo la
vita sessuale, per di più da celibe
(si pensi, per fare un solo esempio
che se mi reco in
ferie con la mia fidanzata
sono costretto a portarmi dietro un “valigino refrigerato” e a
locare costose camere d’hotel con aria condizionata e frigobar perché
la maggior parte dei farmaci di cui sopra – e in maniera particolare
l’”alprostadil” - non
resistono al calore) e taccio
altresì dei possibili futuri danni organici che , per
clinica costante, derivano regolarmente, in un numero
statisticamente apprezzabile di pazienti, dall’uso di queste sostanze.
Oltre a tutto soffro a tutt’oggi di “permanenti” e situazioni invalidanti
ormai irreversibili: difficoltà di concentrazione, insonnia, ansie,
agitazioni, palpitazioni, tachicardia, vuoti di memoria, torpore, senso
d’assenza, difficoltà a rapportarmi con il prossimo, timidezze e altri
aspetti che non possono non discendere da avvenimenti traumatici duranti
così a lungo. Altrettanto certi sono i danni alla vita di relazione sociale, alla personalità,
all’immagine e all’estetica:
io ero solito svolgere le mie frequentazioni sociali nelle uniche ore che oggi ormai si possono dedicare alla vita
sociale: quelle serali.
Orbene, distrutto dallo stress, spersonalizzato dalla
polverizzazione del ruolo professionale,
gonfiato dagli effetti collaterali degli psicofarmaci al punto tale
da dover cambiare abiti ogni pochissimo tempo e da risultare fisicamente
quasi irriconoscibile, reso
assai insicuro dalla “invalidazione” della
vita sessuale, mi sono
visto, con disperazione, “scivolare via” ad una ad una le mie
frequentazioni; ; negli ultimi tempi, mi costavano energie
e disagio psicologico anche le incombenze più quotidiane,
come l’andare a far la spesa, mentre
tutt’oggi non riesco
più ad afferrare neppure “i
colori” e gli aspetti più positivi dell’esistenza. Strettamento connesso al danno
biologico è il danno
morale , in questo caso particolarmente intenso e derivato da
catena di episodi volti anche ad umiliarmi con la speranza di infondermi
una sensazione di inadeguatezza, di spaventarmi, di ridimensionarmi, di
farmi sentire inquieto ed inadeguato sotto ogni profilo, nonché,
soprattutto, da catene di episodi (minacce, ingiurie, diffamazioni,
intimidazioni estorsive) che costituiscono veri e propri reati. Di
aperta rilevanza sono
i danni che ho subito come portatore
di handicap e di protesi e come soggetto di particolare sensibilità:
infatti lo stato di invalidità sensoriale ha fatto da “brodo di
cultura” e da “massimizzatore” di una situazione che, comunque,
avrebbe distrutto chiunque.
A parte questo, lo stato di portatore di handicaps è stato fonte
di danni “ suoi propri ed
autonomi”: si pensi
anche solo al fatto che”””l’invalido,
per le sue condizioni soggettive di particolare vulnerabilità,
deve essere adibito a mansioni
compatibili con la sua menomazione””” (art. 10,
V comma, L. 68/482;
art. 20 stessa legge) e che invece la banca
mi adibì a mansioni
incompatibili con la menomazione. Richiamo, al riguardo, l’attenzione anche sulla
relazione parlamentare al Disegno di Legge
Senato 2700 riguardante
la condizione di lavoro dei minorati dell’udito e/o della
parola, costretti,
dall’handicap sensoriale, a ricorrere alla logorante funzione vicaria
della vista e ad un approccio al lavoro, anche nella migliore delle
ipotesi, assai più usurante
rispetto alla norma; da
qui il progetto del
riconoscimento di una “anzianità convenzionale o virtuale” per
anticipare il pensionamento dei portatori di handicap sensoriale (per
usare una terminologia di moda: c.d. “rottamazione degli invalidi”) e
per equiparare la nostra legislazione in questo senso a quella
media europea. E’ da notare che, con 21 anni
di anzianità effettiva, verrei
equiparato, tenendo conto dello stato usurante indotto
dall’invalidità e facendo “la media” dei numerosi progetti che
giacciono in questo momento in Parlamento , ad una persona
con circa 30 anni di anzianità.
Occorre poi tenere conto anche
dell’età, della
misura dell’ eventuale invalidità ed della limitazione che questa
apporta nei rapporti interpersonali ,
della usura delle riserve vitali,
del maggior sacrificio che
lo svolgimento di attività lavorativa
concretamente comporta, della maggior difficoltà
di inserirsi e di progredire in
una attività professionale gratificante
e conforme alle attitudini ed
alle inclinazioni personali (Trib.
Teramo 14/5/92, Pret. Livorno
27/2/92), dei pesi e dei gravami familiari, delle ripercussioni che tutte
queste tensioni comportano all’interno del nucleo familiare. Le responsabilità del datore
di lavoro riposano indiscutibilmente su ampie basi contrattuali
(soprattutto violazione art. 2087 cod. civ. per la tutela
dell’integrità fisica e
della personalità morale del prestatore di lavoro, ma anche art. 1175 e
1375 per i doveri di buona fede e correttezza)
nonché ai titoli di responsabilità aquiliana per violazione di
diritti soggettivi primari (Art. 1, 2 ,
32 , 41 Carta Cost.; art. 2043, 2049 cod. civ., art. 10 L. 68/482,
leggi sulla tutela degli invalidi in generale, leggi sulla sicurezza del
lavoro in generale) e senza alcuna rinuncia all’ inquadramento dei fatti
di “mobbing” e “bossing” come penalmente rilevanti,
con le conseguenze di legge; le responsabilità degli esecutori
materiali di questi fatti – a loro volta - hanno come causa petendi la
normale responsabilità aquiliana e , per molti di essi, come già
accennato, quella penale. Completo questo
discorso con cenni giurisprudenziali,
che saranno assai preziosi a tutti coloro che desidereranno
chiedere giustizia per ciò che è successo. Sul primato del diritto alla
salute in tutte le circostanze: Corte
Cost. 20/12/96 n. 399; sul
primato di detto diritto anche sul luogo di lavoro: Corte Cost. 18/7/91
n. 356; Cass. Penale ,
sez. IV, 8/3/88; sul bene primario della salute
in sé considerato, quale diritto inviolabile
dell’uomo alla pienezza della vita
ed all’esplicazione della propria personalità morale,
intellettuale e culturale Cass. 24/1/90 n. 411 Sul danno biologico sul posto
di lavoro e sulla perdita della sensazione di benessere
avvertita nello svolgimento del lavoro (c.d. “cenestesi
lavorativa”) Trib. Roma 11/7/95; Pretura Torino 8/2/93 , Pret. Milano
30/12/92; su temi analoghi Cass.
6/7/90 n. 7101; Cass. 10/3/90
n. 1954. Sul danno alla vita di
relazione sociale, alla sessualità e sul danno estetico,
Cass. 18/4/96 n. 3686; Cass.
23/1/95 n. 755; Cass. 2/7/91
n. 7262; Trib. Aquila
26/1/91; Trib. Sassari
19/5/90 ; Cass. 13/11/89 n.
4791; Cass. 19/5/89 n. 2409;
Trib. Monza, 15/2/88; Trib. Ravenna 12/2/88;
Trib. Padova 24/5/82, Sulla rilevanza, nel concetto
di danno biologico, pure della componente morale: Trib. Bologna 13/6/95; Cass. 26/10/94 n. 8787;
Trib. Milano 17/10/94. Sul maggiore impatto che avvenimenti già di per sé
lesivi hanno su soggetti portatori di handicap, nonché
sull’impatto che mansioni incompatibili hanno sullo stato di
salute dell’invalido: Trib.
Teramo 14/5/92; Pret. Livorno 27/2/92; Cass.
17/12/97 n. 12773 ; Cass. 23/2/95 n. 2036; Cass. 15/12/94 n. 10769; Cass.
6/4/92 n. 4178; Cass. 4/4/89 n. 1626; Cass. 13/2/88 n. 1566; Pret. Milano
19/10/88; Cass. 14/3/86 n.
1749; Pret. Roma 14/6/88; Trib. Piacenza 12/4/89. Sulla valutazione equitativa
del danno biologico, avuto riguardo al “valore umano” perduto,
e sui criteri di valutazione: Cass. 11/8/97 n. 7459; Cass. 14/5/97
n. 4236; Cass. 23/6/90 n. 6363; Cass.
26/11/84 n. 6134; trib. Roma 18/1/82 Oltre al
danno biologico, altrettanto grave è il danno professionale,
; lo stesso “può” derivare da situazioni di
“mobbing” e necessariamente deriverà da situazioni di “bossing”,
in quanto il bossing ha -
come scopo principale – proprio quello di danneggiare la posizione
professionale del soggetto; il tutto per
legge (art. 1175 e 1375 cod. civ.; art. 2087 e 2103 cod. civ. con
ampia giurisprudenza; art. 20, V comma, L. 68/482 per gli invalidi;
numerose altre leggi speciali sulla sicurezza sul luogo di lavoro) sia,
spesso , per contratto
(specifici CCNL delle varie categorie di lavoratori) Sono precisi gli obblighi
giuridici (art. 2103, art.
2087 cod. civ. sulle condizioni di lavoro , ma
anche art. 1175 e 1375 cod. civ. sulla correttezza e buona fede nei
contratti; art. 1, 2, 32, 41 Carta Cost., art. 20, V comma, L. 68/482 sugli invalidi
civili, legislazione sulla sicurezza sul lavoro) ,
puntualmente ribaditi
dalla costante giurisprudenza (fra cui la recente
ed importante Cass. 3/11/97
n. 10775, che tra l’altro, riguarda “un caso di banca”) - in forza dei quali il datore di lavoro dovrebbe, in
primis con tutte le precauzioni per tutelare
la salute del suo dipendente, salvaguardarne
il livello professionale acquisito e garantire lo svolgimento e
l’accrescimento delle sue
capacità professionali. Non è il caso di sprecare
troppa carta per evidenziare che, invece, il lavoratore “in mobbing” (
e, ancor di più, quello “in bossing”) è vittima
anche di pesante violazione di questi obblighi. A titolo di cenni
giurisprudenziali richiamo, in maniera particolare,
la sentenza Pretura di Roma 17 aprile 1992, Calzolari contro Banca
Nazionale del Lavoro; si tratta di un caso clamoroso,
che venne riportata anche sul quotidiano “ La Repubblica -
Cronache di Roma” dell’epoca.
Dirigente della BNL , Calzolari fu rimosso da posizione di precisa
consistenza (responsabilità dell’area commerciale)
e gli venne affidato un incarico (assistente del DG per compiti di
studio) di assoluta
inconsistenza contenutistica
e qualitativa, finalizzato solo allo scopo di isolare il Calzolari
dall’intero contesto organizzativo della BNL, culminato nell’assoluta
inattività forzata. Tutto
ciò comportò sia un danno biologico , in quanto il Calzolari, dopo il
demansionamento, subì gravi problemi di salute nervosa, sia un danno
professionale, indicato in sentenza anche come: “riduzione della
posizione professionale, della possibilità di ulteriore affinamento delle
capacità di lavoro, di opportunità di successo ed occupazionali nel
mondo dell’economia e della finanza”.
La sentenza si completa con
una condanna al pagamento di tutti i danni. Si tratta di
tematiche su cui, a prescindere anche dalla sentenza di cui sopra,
si è frequentemente espressa la giurisprudenza di merito, con
costanza di conclusioni sulla rilevanza giuridica del danno professionale,
più spesso ex art. 2103 ma anche ex art. 2087 e 1375 cod. civ.: Pret.
Milano 7/1/97; Pret. Nocera Inferiore 5/12/96;
Pret. Pinerolo 8/8/96; Trib. Milano 6/7/96; Trib. Cagliari 5/7/96;
Pret. Milano11/3/96; Pret.
Milano 11/1/96; Trib. Roma 3/1/96; Pret. Milano 20/6/95; Pret. Catania
9/5/95; Pret. Roma 20/2/95; Pret. Milano 14/8/91; Pret. Cagliari 29/10/82;
Trib. Roma 18/1/82. Nell’ambito della copiosa
giurisprudenza di legittimità ricordo
Cass. 3/11/97 n. 10775;
6/6/95 n. 6333;
19/3/91 n. 2896, per le similitudini con i fatti e i contesti
ambientali. Sui medesimi concetti e sui
danni da demansionamento: Cass.
18/4/96 n. 3686; 10/4/96 n.
3340; 23/11/95 n. 12121;
4/10/95 n. 10405; 20/2/95 n.
1843; 11/1/95 n. 276; 16/12/92 n. 13299; 10/3/92 n. 2889 riguardante
in maniera specifica il passaggio da compiti operativi a quelli di
studio; 13/8/91 n. 8835
riguardante la forzata inattività di un dirigente;
17/3/90 n. 2251 e 17/1/87 n. 392
sul valore dei compiti di coordinazione e guida del lavoro altrui; 24/1/90 n. 411 su esaurimento nervoso a seguito di
“reformatio in pejus”; 19/6/81
N. 4041. Di rilevante interesse anche la
recentissima Cass. 29/9/98 n.
9734 che ribadisce la responsabilità del datore di lavoro per la
dequalificazione delle mansioni. Dei fatti di “mobbing” e “bossing”,
ovviamente, devono poi rispondere
anche i colleghi autori materiali dei comportamenti, sia a titolo di
illecito extracontrattuale civile (art. 2043 cod. civ.) sia a titolo
penale, soprattutto per i prevedibili reati di
violenza privata, minaccia e lesioni. CONCLUSIONI Ho esposto
ciò che mi è successo, i danni che ho subito, le azioni legali
che ho impostato e i
fondamenti giuridici delle stesse. Ho esaurito il mio compito? Tecnicamente forse sì, ma
moralmente, come dirigente sindacale
e cittadino di coscienza, ho ancora qualche cosa da aggiungere. Voglio rivolgermi, tramite
queste pagine, a tutti coloro
che hanno subito
esperienze analoghe. Voglio dire loro, innanzi
tutto, che a mio parere sono ben rari i casi di mobbing
derivanti solo da motivi caratteriali, gelosie, carrierismi e
consimili, mentre penso che siano
assai più frequenti ,
soprattutto in realtà come le banche, i broker, le assicurazioni, certi
settori della P.A., i casi di bossing inteso come vera e propria strategia
aziendale atta ad eliminare determinati lavoratori
in quanto “fastidiosi” rispetto a
scopi, spesso illeciti, della dirigenza e dell’amministrazione. Pertanto, nell’esortare tutti gli interessati a reagire, raccomando innanzi tutto,
laddove possibile, di cercare di raccogliere le prove delle attività
illecite, procedendo poi nel
modo più ovvio; ricordo che nessuno, salvo casi eccezionali che qui non
ricorrono certo, è obbligato
a presentare una denuncia penale, ma ricordo altresì che il presentarla
risponde pur sempre ad un dovere morale. A parte questo, raccomando
inoltre a tutti di raccogliere le prove del
mobbing e del bossing: tenete un diario minuzioso, raccogliete ogni
indizio, effettuate fotografie e altre
prove documentali, tenete fotocopie di documenti, interessate
potenziali testimoni, ecc Se vi sentite male effettuate
molte visite, anche di specialisti, e chiedete loro di rilasciarvi
relazioni accurate e complete; tenete tutte le prescrizioni di farmaci ed
esigete che il farmacista apponga sulla
ricetta (che poi conserverete) un timbro attestante l’acquisto
del farmaco. I vostri persecutori contano
proprio sul fatto che ad un certo punto cadrete in profondi esaurimenti
nervosi e non riuscirete neppure più a descrivere ciò che vi hanno fatto
e, men che mai , a
provarlo. Per reagire dovrete trovare
avvocati, associazioni di tutela ed associazioni sindacali disposte
a “darvi retta” e vi
anticipo che ciò non sempre è facile come dovrebbe esserlo. L’Associazione “Prima” di Bologna e l’Associazione Sindacale di cui mio onoro di
essere dirigente ( e che procedono, fra le altre cose, a questa edizione)
hanno mostrato, su questo tema, una sensibilità particolare. L’Associazione “Prima” ha
il merito particolare di aver intrapreso, ormai da anni, primo caso in
Italia, un’intensa attività atta a sollevare il drappo oscuro che ,
fino a ieri, ha avvolto i casi di mobbing e bossing. E’ possibile che , in un
prossimo futuro, vi siano leggi speciali sul mobbing ma ciò non è
indispensabile ai nostri fini (lo storico ed il teorico del diritto
aggiungerebbero che forse ciò non sarebbe neppure auspicabile): le
categorie tradizionali del danno civile e del reato penale sono sufficienti a
difenderci; il problema non è avere leggi nuove ma far funzionare quelle
che già esistono. Esorto tutti a leggere qualche
cosa dell’innovativa e coraggiosa giurisprudenza
civilistica italiana che è emersa negli ultimi dieci anni e, in
modo particolare, dell’elaborazione giurisprudenziale del concetto di
“danno biologico” (inteso in senso ampio e comprensivo del “danno
relazionale” e di altre figure) . Tutti
i soci della “Prima” che desiderano contattarmi
ne facciano richiesta all’Associazione stessa, la quale poi
provvederà ad informarmi e a fornirmi gli indirizzi. In chiusa di questo lavoro, va
la mia gratitudine alle persone dell’Associazione “Prima” di Bologna
e della mia Associazione Sindacale che mi hanno prestato attenzione;
desidero ringraziare, in modo particolare, il responsabile della
“Prima” e alcuni dirigenti sindacali della mia stessa sigla che hanno
seguito con particolare interesse il mio caso
e che si stanno battendo per portare il problema del mobbing e del
bossing all’attenzione della pubblica opinione. E ricordatevi: la vittima che
tace è complice dei suoi persecutori, il suo silenzio è il “primo
avallo” di ulteriori violenze.
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